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Piano Transizione 5.0

4 Marzo 2025

Fondi Disponibili

6,3 miliardi di euro (anni 2024 e 2025).

 

Soggetti beneficiari

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione nonché dal settore di appartenenza, a meno dei settori ritenuti non compatibili con il principio UE DNSH (do not significant harm – non arrecare danni significativi all’ambiente).

 

Spese ammissibili

Transizione 5.0 agevola Progetti di Innovazione che consentano di ottenere una riduzione dei consumi energetici.

Più precisamente si applica agli investimenti nuovi effettuati nel 2024 e nel 2025 purchè siano:

  • Beni Strumentali 4.0 (rientranti nell’Allegato A e B[1] della legge di bilancio n. 232 del 2016) e inseriti in progetti di innovazione che consentano una riduzione dei consumi energetici almeno pari al 3% (se riferito alla struttura produttiva) o al 5% (se riferita al processo specifico);

e

  • Sistemi per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili, ad esclusione delle biomasse, compresi gli impianti di stoccaggio per l’energia prodotta;
  • La formazione del personale, fino a max. 10% dell’importo agevolabile e max euro 300.000.

 

Sono esclusi gli investimenti oggetto di concessione con regime a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle tlc, della depurazione e della raccolta e smaltimento rifiuti.

 

Agevolazione

Credito d’imposta con aliquote differenziate a seconda del risparmio energetico:

  • se la riduzione non è inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, se la riduzione non è inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento:
  • 35% per la quota di investimenti fino a € 10M;
  • 5% per investimenti tra € 10M e €

 

  • se la riduzione è superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, se la riduzione è superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento:
  • 40% per la quota di investimenti fino a € 10M;
  • 10% per investimenti tra € 10M e € 50M.

 

  • se la riduzione è superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, se la riduzione è superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento:
  • 45% per la quota di investimenti fino a € 10M;
  • 15% per investimenti tra € 10M e € 50M.

 

La sostituzione di beni materiali obsoleti che sono stati interamente ammortizzati da almeno 24 mesi, consente di accedere alle aliquote previste per il minimo risparmio energetico conseguibile (35% o 5%).

 

Per progetti realizzati tramite ESCO, è possibile accedere alle aliquote previste per il minimo risparmio energetico conseguibile (35% o 5%) se presente un contratto di EPC (Energy Performance Contractor) che preveda il relativo abbattimento dei consumi.

 

I pannelli fotovoltaici, prodotti obbligatoriamente in UE, potranno essere maggiorati (in base alla loro percentuale di rendimento) comportando un aumento dell’aliquota fino al 67,5%.

 

Come calcolare il risparmio energetico

  • Imprese già esistenticonteggi su base annuale in riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello in cui si effettuano gli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
  • Imprese di nuova costituzioneconteggi “rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale”.

 

Oneri Documentali e Certificazione 5.0

  1. una Certificazione ex ante, da un valutatore indipendente che attesti che il progetto di innovazione rispetti i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia;
  2. una comunicazione al GSE ex ante;
  3. una comunicazione di avanzamento del progetto con conferma pagamento acconto di almeno il 20%;
  4. una Certificazione ex post, comprensiva di Perizia, a investimento ultimato, che dovrà attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle disposizioni della certificazione “ex-ante”;
  5. una comunicazione al GSE ex post.

 

Cumulo

Transizione 5.0 non è cumulabile con il credito d’imposta CIBS 4.0

 

Utilizzo del Credito d’Imposta

La compensazione in F24 è fruibile in una o più quote entro il 31 dicembre 2025 (termine effettuazione investimento e fruizione coincidono). Se non si avesse capienza sufficiente, sarebbe possibile fruire del credito in 5 quote annuali di pari importo.

 

 

Decreto Attuativo: Decreto Interministeriale del 24/07/2024

(GU Serie Generale n.183 del 06-08-2024)

Apertura Piattaforma Informatica per la prenotazione del credito d’imposta: 07/08/2024

 

 

 

 

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