La L. di Bilancio 2026 ha reintrodotto la maggiorazione ai fini dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, nota come iper-ammortamento. L’agevolazione sostituisce i precedenti Crediti d’Imposta 4.0 e 5.0.
Soggetti beneficiari
Tutte le imprese[1], indipendentemente dalla dimensione nonché dal settore di riferimento.
Investimenti ammissibili
Gli investimenti agevolabili devono essere:
- effettuati dal 1.1.2026 al 30.9.2028;
- afferenti alle seguenti categorie:
- beni strumentali materiali di cui all’All. IV alla L. di Bilancio 2026 e immateriali di cui all’All. V alla L. di Bilancio 2026 (beni materiali e immateriali 4.0 aggiornati);
- beni materiali strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili[2] destinata all’autoconsumo.
Agevolazione
-L’iper-ammortamento consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione del bene. L’agevolazione si traduce in un minor imponibile ai fini delle imposte sui redditi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
-La maggiorazione è pari al:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni € → beneficio fiscale stimato[3]: 43,2%;
- 100% per la quota da 2,5 a 10 milioni € → beneficio fiscale stimato: 24%;
- 50% per la quota da 10 a 20 milioni € → beneficio fiscale stimato: 12%
-Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni. La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
Accesso all’agevolazione
La procedura di accesso prevede tre fasi: Comunicazione preventiva, Comunicazione di conferma (pagamento di almeno 20% di acconto), Comunicazione di completamento.[4] Le comunicazioni e le certificazioni concernenti gli investimenti (tra cui la perizia tecnica asseverata e la certificazione di effettività della spesa[5]) dovranno essere trasmesse mediante piattaforma del GSE.
Dal 12 giugno 2026 è operativa sul GSE la piattaforma per le comunicazioni preventive
[1] Non è applicabile alle Imprese agricole.
[2] Con rif. all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 co. 1 lett. b) e c) del DL 9.12.2023 n. 181, vale a dire:
- moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti in UE, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- moduli prodotti in UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
[3] Le stime sono calcolate considerando l’aliquota IRES ordinaria del 24%.
[4] È previsto, inoltre, l’invio di ulteriori comunicazioni periodiche annuali per fornire info sulla previsione di utilizzo del beneficio.
[5] La certificazione deve essere rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Per le imprese non obbligate alla revisione legale, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nella sezione A del registro previsto dal medesimo decreto.