Obiettivo
L’istituzione della Zona logistica semplificata nasce per favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate.
Dotazione finanziaria
50 Milioni € per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
- Zone Logistiche Semplificate – ZLS
- Porto e Retroporto di Genova;
- Porto di Venezia-Rodigino;
- ZLS Regione Emilia-Romagna;
- ZLS Regione Lombardia;
- ZLS Regione Toscana;
- ZLS Regione Friuli-Venezia Giulia;
- ZLS Regione Lazio (in attesa di istituzione);
- ZLS Mar Ligure Orientale (in attesa di istituzione).
Soggetti beneficiari
Tutte le imprese già operative o che intendano insediarsi nelle zone ZLS.
Interventi ammissibili
Per le Imprese sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento inziale di importo min. 200 mila € e max. 100 milioni € che prevede:
- creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento.
Spese ammissibili
Sono ammissibili gli investimenti effettuati dal 1.1.2025 e conclusi al 15.11.2025:
- macchinari, impianti e attrezzature;
- terreni e acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ( 50% dell’investimento totale).
Misura del Credito d’Imposta
Il credito d’imposta si calcola sui costi sostenuti applicando un’aliquota pari al 15%, con un incremento delle percentuali in caso di:
- Media Impresa – Progetto d’investimento ≤ a 50 milioni €: 25%;
- Piccola Impresa – Progetto d’investimento ≤ a 50 milioni €: 35%.
è Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis, con altri aiuti di Stato e con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ma non è cumulabile con Transizione 5.0.
Utilizzo del credito d’imposta ZLS
Il Credito d’imposta ZLS è utilizzabile in compensazione, mediante modello F24 previa apposita autorizzazione comunicata dall’Agenzia delle Entrate.
Comunicare all’AdE, dal 22.5.2025 al 23.6.2025, l’ammontare delle spese sostenute dall’ 1.1.2025 e quelle previste fino al 15.11.2025; e dal 20.11.2025 al 2.12.2025 si dovrà attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella precedente comunicazione. Con provvedimento dell’AdE saranno approvati i modelli di comunicazione e saranno definite le relative modalità di trasmissione telematica.