Dotazione finanziaria
2,3 Miliardi € per l’anno 2026, 1 Miliardo € per l’anno 2027 e 750 Milioni € per il 2028.
Zone Economiche Speciali SUD – ZES Unica
Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata del territorio dello Stato nella quale le imprese possono beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo.
A partire dal 1° gennaio 2024 si parla di ZES Unica, la quale ricomprende i territori delle regioni:
Abruzzo – Basilicata – Marche – Umbria – Calabria – Campania – Molise – Puglia – Sicilia – Sardegna.
Soggetti beneficiari
Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e regime contabile, già operative o che intendano insediarsi nelle Regioni ZES.
Interventi ammissibili
Per le Imprese sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di “investimento inziale” di importo min. 200 mila € e max. 100 milioni € che prevede:
- creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento (diversificazione ATECO).
Spese ammissibili
Sono ammissibili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028:
- macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive esistenti o nuove;
- terreni e acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili (max. 50% dell’investimento totale).
Misura del Credito d’Imposta
Il credito d’imposta si calcola sui costi sostenuti applicando un’aliquota pari al:
| Zone Assistite delle Regioni: | Grandi Imprese
(e PMI in caso di grandi progetti di investimento > a 50 milioni €) |
Medie Imprese
(progetto d’investimento ≤ a 50 milioni €) |
Piccole Imprese (per progetti di investimento ≤ a 50 milioni €) |
| Calabria, Campania, Puglia e Sicilia | 40% | 50% |
60% |
|
Basilicata, Molise e Sardegna |
30% | 40% |
50% |
|
Abruzzo, Marche e Umbria (ammissibili alla deroga ex art. 107, par. 3, lett. c del TFUE) |
15% | 25% |
35% |
|
Puglia (area transizione giusta) |
50% | 60% |
70% |
|
Sardegna (area transizione giusta) |
40% | 50% |
60% |
Utilizzo del credito d’imposta ZES
Il Credito d’imposta ZES è utilizzabile in compensazione, mediante modello F24 previa apposita autorizzazione comunicata dall’Agenzia delle Entrate.
Le imprese devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, nei periodi 31 marzo – 30 maggio degli anni 2026, 2027 e 2028, l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute dal 1° gennaio di ciascun anno e di quelle che prevedono di sostenere entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Inoltre, a pena di decadenza dall’agevolazione, le imprese devono successivamente trasmettere una comunicazione integrativa che confermi la realizzazione degli investimenti dichiarati. Tale comunicazione va inviata nei periodi: 3–17 gennaio 2027, 3–17 gennaio 2028, 3–17 gennaio 2029.